detrazione interessi
passivi corrisposti su mutui per acquisto di due unità immobiliari
Circ. 12.06.2002,
n. 50/E, AgE
Videoconferenza
14.05.2002, www.agenziaentrate.it
D.: Nel caso di
contribuente che, fruendo già della detrazione per interessi passivi in
relazione all’acquisto dell’abitazione principale, acquista un secondo immobile
locato ed entro tre mesi notifica al locatario l'intimazione di sfratto per
finita locazione, per il periodo che intercorre tra l'acquisto del secondo
immobile ed il rilascio dello stesso il contribuente può detrarre gli interessi
passivi relativi ad entrambi i mutui tenuto conto che in base ai principi
generali il contribuente può comunque fruire della detrazione per interessi
passivi relativi all'acquisto dell'abitazione principale fino ad un ammontare
non superiore a euro 3.615,20 (lire 7 milioni)?
Inoltre, è
possibile applicare la detrazione in riferimento agli interessi passivi pagati
per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione e degli
interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di
abitazione del figlio?
In caso
contrario il contribuente può scegliere per quale dei due mutui richiedere la
detrazione?
R.: L’art.
13-bis, c. 1, lettera b), T.U.I.R., prevede una detrazione dall’imposta in
riferimento ad interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell'unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un
importo non superiore a euro 3.615,20 (lire 7 milioni).
Lo stesso art.
13-bis, c. 1, lettera b), stabilisce che in caso di acquisto di unità
immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di
licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio
l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Qualora un
soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della
detrazione in riferimento a due acquisti di immobili, corrispondenti a ciascuna
delle fattispecie previste dalla norma innanzi indicata, è possibile applicare
la detrazione in corrispondenza di uno solo degli acquisti.
Ed infatti,
sulla base della formulazione della norma e in assenza di una specifica
indicazione circa la possibilità di applicare contemporaneamente la detrazione
in riferimento a contratti di mutuo stipulati per l’acquisto di due unità
immobiliari, ancorché entrambe rientranti tra quelle per le quali è possibile
fruire della detrazione, si ritiene che la detrazione spetti in riferimento
agli interessi passivi pagati per l’acquisto di un solo immobile.
Inoltre, si fa
presente che in materia di deducibilità del reddito catastale dell’abitazione
principale ai sensi dell’art. 10, c. 3-bis, T.U.I.R., con risoluzione n. 13/2000
è stato chiarito che nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la
scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria abitazione principale
ed uno utilizzato da un proprio familiare, la suddetta deduzione spetta
esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale
del titolare stesso e, eventualmente, delle pertinenze.
In conclusione,
al fine di dare un significato univoco al concetto di abitazione principale,
nel caso in cui il contribuente proprietario di due immobili di cui uno adibito
ad abitazione principale, per l'acquisto del quale aveva contratto un mutuo,
l’altro acquistato successivamente e occupato per effetto di contratto di
locazione, per l'acquisto del quale contrae un mutuo, avendo entro tre mesi
notificato al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel
periodo in cui il nuovo immobile acquistato è ancora occupato dal conduttore e
fino a quando viene rilasciato e adibito ad abitazione principale, dovrà
riferire la detrazione agli interessi pagati in corrispondenza della casa
effettivamente adibita ad abitazione.
Anche nel caso
in cui il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a
propria abitazione principale, e un mutuo per l’acquisto di in immobile da
adibire ad abitazione di un familiare, in analogia con quanto chiarito con la
citata risoluzione n. 13/2000 in materia di deduzione del reddito
dell’abitazione principale, la detrazione deve essere riferita agli interessi
pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione.