detrazione interessi passivi corrisposti su mutui per acquisto di due unità immobiliari


 

Circ. 12.06.2002, n. 50/E, AgE

Videoconferenza 14.05.2002, www.agenziaentrate.it

 

D.:       Nel caso di contribuente che, fruendo già della detrazione per interessi passivi in relazione all’acquisto dell’abitazione principale, acquista un secondo immobile locato ed entro tre mesi notifica al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione, per il periodo che intercorre tra l'acquisto del secondo immobile ed il rilascio dello stesso il contribuente può detrarre gli interessi passivi relativi ad entrambi i mutui tenuto conto che in base ai principi generali il contribuente può comunque fruire della detrazione per interessi passivi relativi all'acquisto dell'abitazione principale fino ad un ammontare non superiore a euro 3.615,20 (lire 7 milioni)?

 

Inoltre, è possibile applicare la detrazione in riferimento agli interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione e degli interessi passivi pagati per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione del figlio?

 

In caso contrario il contribuente può scegliere per quale dei due mutui richiedere la detrazione?

 

 

R.:        L’art. 13-bis, c. 1, lettera b), T.U.I.R., prevede una detrazione dall’imposta in riferimento ad interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a euro 3.615,20 (lire 7 milioni).

 

Lo stesso art. 13-bis, c. 1, lettera b), stabilisce che in caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

 

Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della detrazione in riferimento a due acquisti di immobili, corrispondenti a ciascuna delle fattispecie previste dalla norma innanzi indicata, è possibile applicare la detrazione in corrispondenza di uno solo degli acquisti.

 

Ed infatti, sulla base della formulazione della norma e in assenza di una specifica indicazione circa la possibilità di applicare contemporaneamente la detrazione in riferimento a contratti di mutuo stipulati per l’acquisto di due unità immobiliari, ancorché entrambe rientranti tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione, si ritiene che la detrazione spetti in riferimento agli interessi passivi pagati per l’acquisto di un solo immobile.

 

Inoltre, si fa presente che in materia di deducibilità del reddito catastale dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 10, c. 3-bis, T.U.I.R., con risoluzione n. 13/2000 è stato chiarito che nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la suddetta deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del titolare stesso e, eventualmente, delle pertinenze.

 

In conclusione, al fine di dare un significato univoco al concetto di abitazione principale, nel caso in cui il contribuente proprietario di due immobili di cui uno adibito ad abitazione principale, per l'acquisto del quale aveva contratto un mutuo, l’altro acquistato successivamente e occupato per effetto di contratto di locazione, per l'acquisto del quale contrae un mutuo, avendo entro tre mesi notificato al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel periodo in cui il nuovo immobile acquistato è ancora occupato dal conduttore e fino a quando viene rilasciato e adibito ad abitazione principale, dovrà riferire la detrazione agli interessi pagati in corrispondenza della casa effettivamente adibita ad abitazione.

 

Anche nel caso in cui il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale, e un mutuo per l’acquisto di in immobile da adibire ad abitazione di un familiare, in analogia con quanto chiarito con la citata risoluzione n. 13/2000 in materia di deduzione del reddito dell’abitazione principale, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione.